sono lieto di aggiornarvi sullo stato dell’arte del Decreto sull’autotrasporto, grazie al quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ripartirà, per l’anno 2016, le risorse finanziarie pubbliche stanziate in favore delle imprese di trasporto per conto di terzi. Ad oggi, il Decreto è in fase di registrazione presso la Corte dei Conti e, presumibilmente, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai primi di ottobre, per entrare in vigore il giorno successivo.
In base alla documentazione in possesso della Federazione, possiamo anticiparvi un’ampia sintesi dei contenuti.
Destinatari degli aiuti
Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento ripartisce la somma di euro 25.000.000, così suddivisa:
- a) 7 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);
- b) 6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per esportazione extra UE di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 tonnellate;
- c) 9 milioni di euro per acquisizione , anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5, per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO. Dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.
- d) 2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, sì da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.
I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione fra le varie aree di intervento potrà essere rimodulata con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale.
Ove, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l’erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse si fossero rivelate insufficienti.
L’importo massimo ammissibile per singola impresa non potrà superare euro 600.000,00.
Al fine di evitare il superamento delle quote massime di aiuto previste dalla regolamentazione comunitaria, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche.
Non si procederà all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data del pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni oggetto di agevolazione non potranno essere alienati e dovranno rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato.
Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto
Anzitutto, vale la regola che sono finanziabili solo gli investimenti avviati in data posteriore alla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale ed ultimati il 15 aprile 2017.
In relazione agli investimenti in autoveicoli adibiti al trasporto merci, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di:
– automezzi nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; il contributo è determinato in euro 3.500 per ogni veicolo CNG e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico;
– automezzi nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate; il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG.
In relazione agli investimenti in veicoli pesanti è altresì finanziabile la radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori dell’Unione Europea di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa Euro VI; il contributo è determinato in euro 7.000 per ogni veicolo radiato.
Per quanto concerne i rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario e marittimo dotati di almeno un dispositivo innovativo (la cui lista sarà definita in un allegato al decreto), il contributo viene determinato:
– per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per ogni semirimorchio; le acquisizioni sono ammissibili qualora siano sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
– per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali.
Riguardo le casse mobili, i rimorchi o semirimorchi portacasse:
– sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse; il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
Tutti i contributi sono maggiorati del 10%, in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta seguendo le modalità determinate dal Decreto stesso.
Sarà nostra cura segnalarvi la data effettiva dell’entrata in vigore del Decreto.
Vogliate gradire i miei più cordiali saluti,
Gianandrea Ferrajoli
Il Coordinatore Federauto Trucks