DDL Bilancio 2018: Super-ammortamento vicino alla proroga
Staff
Il DDL Bilancio 2018 dovrebbe prevedere la proroga del Super-ammortamento anche per i veicoli, sebbene con una riduzione dell’aliquota che passa dal 140% al 130% e un restringimento della tipologia di veicoli ammessi al beneficio fiscale. La norma inserita nell’attuale DDL Bilancio 2018 (il provvedimento è atteso in Parlamento nei prossimi giorni), prevede, quindi, la proroga del Super-ammortamento anche per i veicoli, sebbene con una riduzione dell’aliquota che passa dal 140% al 130% e un restringimento della tipologia di veicoli ammessi al beneficio fiscale. Come si ricorderà, già la Legge di Stabilità 2017 aveva escluso dal beneficio fiscale le autovetture aziendali per uso promiscuo (cioè non utilizzate esclusivamente come beni strumentali) e quelle date in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (art. 164, comma 1, lett. b e b-bis).
Ora, rispetto alla disciplina in vigore fino al 31.12.2017, la nuova formulazione in bozza del Super-ammortamento per il 2018 esclude dal beneficio tutti i veicoli di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR e, quindi, anche autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli ad uso strumentale esclusivo e veicoli adibiti ad uso pubblico. In sostanza si tratta delle autovetture delle imprese destinate all’autonoleggio, alle autoscuole, quelle utilizzate dai taxisti o dalle imprese che effettuano attività di noleggio con conducente. Pertanto, salvo modifiche in Parlamento, da gennaio 2018 il Super-ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel periodo d’imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati, rimane solo per autocarri, autobus, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici ed uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d’opera. In base alla norma in itinere gli acquisti in proprietà o in leasing di tali beni strumentali nuovi devono avvenire tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, il costo di acquisizione viene incrementato del 30%.